FAQs

DOMANDE FREQUENTI

Compilare il modulo blu, detto CID o CAI constatazione amichevole di incidente, firmarlo e possibilmente farlo firmare anche all’altro conducente. Avvisare la propria assicurazione, entro tre giorni dall’accadimento del sinistro. Se nessuno dei conducenti coinvolti è in possesso del modulo blu, raccogliere i seguenti dati: Data, luogo e ora del sinistro; Tipologia, marca e targa dell’altro veicolo; Dati della Compagnia di assicurazione e n° di polizza dell’altro veicolo; Generalità e recapito telefonico del conducente dell’altro veicolo; Generalità e recapito telefonico del proprietario dell’altro veicolo (se diverso dal conducente) Descrizione dettagliata della dinamica del sinistro, in caso di discordanza delle proprie ragioni, far intervenire le forze dell’ordine (Polizia Locale, Polizia Stradale, Carabinieri); Generalità degli eventuali testimoni se presenti all’accaduto; Generalità di eventuali feriti.
L’indennizzo diretto entrato in vigore per i sinistri avvenuti dopo il 01 febbraio 2007 è un sistema semplice e prevede che chi ha subìto i danni e non è responsabile dell’accaduto, o lo è solo in parte, deve rivolgersi direttamente alla propria compagnia assicuratrice che deve risarcire il danno. Sarà poi la compagnia a rivalersi sull’assicuratore dell’altro conducente. È applicabile in caso di incidente in cui sono coinvolti due veicoli (anche ciclomotori, purché immatricolati dopo il 14 luglio 2006) e ci siano danni alle cose trasportate e/o alle auto. È utilizzabile anche nel caso in cui l’incidente abbia provocato danni fisici non gravi con invalidità permanente non sup. al 9%. L’Indennizzo diretto si applica anche se sul secondo veicolo coinvolto erano presenti, oltre ai conducenti, altre persone che hanno subìto lesioni, in questo caso anche di grave entità, ovvero invalidità permanente superiore al 9%. Se uno dei due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore, deve essere targato secondo il nuovo regime di targatura entrato in vigore il 14 luglio 2006.
- Quando nell’incidente siano coinvolti più di due veicoli a motore. - Quando non c’è stato un urto diretto tra i due veicoli (mezzi che non si sono "toccati" o l' urto è stato solo con il carico sporgente dall'altro veicolo). - Quando non c’è stato urto con il veicolo del responsabile dell’incidente (un veicolo causa un incidente ma senza urtare gli altri mezzi). - Quando il sinistro non è avvenuto in Italia. - Quando non sia stato possibile identificare il veicolo responsabile. - Quando anche solo uno dei veicoli coinvolti ha targa estera. - Quando l'urto è avvenuto con un rimorchio non agganciato alla motrice (carrello o roulotte in sosta o spostate a mano). In tutti questi casi, bisogna richiedere alla controparte il risarcimento dei danni subiti, ossia alla Compagnia che assicura il veicolo condotto dal responsabile dell’incidente.
Il danno biologico, detto anche danno alla salute, è la lesione dell'integrità psichica-fisica del danneggiato a seguito di un sinistro; si caratterizza per il fatto che è valutato indipendentemente dal reddito percepito. Quando, oltre al danno biologico, si verifichino danni di natura patrimoniale, questi vanno risarciti a parte. Il danno biologico è liquidato in relazione sia all'invalidità "temporanea" che a quella "permanente". 1. L'invalidità temporanea è l'impossibilità di usare appieno una propria funzione fisica o psicologica per un tempo determinato e può essere provata con i certificati del medico curante o medici specialisti attestanti il periodo di malattia. 2. L'invalidità permanente è la diminuzione cronica ed irreversibile di una propria funzione psico-fisica e viene quantificata in percentuale.Per quanto riguarda la valutazione, questa tipologia di invalidità richiede una apposita perizia o consulenza medico- legale.
Il soggetto danneggiato che ha riportato lesioni fisiche ha la facoltà - ma non l'obbligo - di farsi visitare da un medico legale di sua fiducia. Tale visita, seguita da una relazione, tuttavia, è molto spesso suggerita per conoscere la giusta valutazione del danno fisico e garantire una difesa tecnico - scientifica alla parte, che si affianchi a quella tecnico – legale, necessaria per consentire la quantificazione del risarcimento durante la fase della trattazione stragiudiziaria.
In caso di incidente provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a UCI, all'indirizzo: UCI - Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO Indicando ogni dato utile a rendere più agevole e rapido l’iter dell' UCI. In particolare andranno indicati i seguenti dati: - Targa, tipologia e marca del veicolo estero; - Generalità e indirizzo del proprietario del veicolo estero; - Generalità e indirizzo del conducente del veicolo estero; - Nome della compagnia di assicurazione del veicolo estero; - Verbale dell'autorità eventualmente intervenuta dopo l'incidente (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Locale, ecc.), - Copia della constatazione amichevole d'incidente (modulo CID), se disponibile; - Copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero, se disponibile.
Perché siamo uno studio specializzato in Risarcimento Danni e quindi facciamo ottenere i risarcimenti piu' alti del singolo utente danneggiato che si rivolge alla propria assicurazione o quel del danneggiante. Perché il nostro onorario va in % del risarcimento ottenuto, quindi è nostro interesse far ottenere il massimo risarcimento. Perché gestiamo la vostra pratica senza addebitarvi alcuni costi e senza anticipare alcun tipo di spesa. Perché il nostro compenso sarà da Voi corrisposto, saltando quando la vostra pratica verrà liquidata. Perché siamo convenzionati con periti, legali, medici legali, medici specialistici, centri di terapia, centri di diagnostica, officine meccaniche e carrozzerie, i quali ci aiuteranno a costruire tutte le prove documentali necessarie per ottenere il massimo risarcimento per i danni materiali e fisici.